VERIFICHE IMPIANTI ARIA COMPRESSA

Prime Verifiche e Verifiche Periodiche

SOGGETTO ABILITATO

Aval s.r.l. è Soggetto Abilitato dal Ministero per le attrezzature del gruppo gas vapore e riscaldamento (GVR).

Obblighi di legge per la messa in servizio, la sicurezza e la manutenzione degli impianti

L’utilizzatore e in particolare il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le seguenti misure:

  • DM 329/04 attuativo del Dlg 93/2000 che recepiva la 97/23/CE PED – Messa in servizio e successive
    verifiche periodiche
  • Dlgs 81/08 e successive modifiche Dlgs 106/09 – Obbligo di manutenzione e controlli
  • DM 147/2006 – Obbligo libretto impianto essiccatori frigoriferi – inquinamento da gas freon

Messa in servizio della nuova sala compressori

La direttiva 2014/68 UE ex 97/23 CE PED (pressure equipment directive) ha valore:

  • dal 29.05.2002 per i fabbricanti
  • dal 12.02.2005 per gli utenti in Italia

ed è stata inserita nel DM 329/04 che ne sancisce l’applicazione.

La direttiva riguarda le attrezzature a pressione con pressione PS e pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar, pertanto la quasi totalità dei compressori e dei serbatoi.

La MESSA IN SERVIZIO va eseguita in questi casi:

  • per i nuovi impianti
  • per gli impianti modificati
  • per gli impianti traslocati

Chi deve fare la pratica

La pratica di messa in servizio è di competenza dell’utilizzatore dell’impianto, il quale deve fare una DENUNCIA all’ente competente (INAIL) per la quale sono necessari i seguenti documenti :

  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: è il documento di conformità con cui ci si assume la responsabilità di aver verificato che i lavori siano stati eseguiti conformemente alle specifiche dei costruttori
  • richiesta di verifica messa in servizio: è la lettera intestata ad INAIL in cui si chiede all’ente di venire a verificare l’impianto
  • relazione tecnica con schema impianto: in cui si spiega ad INAIL cosa è stato montato e in che modo e le misure di sicurezza adottate

NOTA1: il fornitore del compressore è tenuto a vendere gli articoli con certificazione CE, libretti dei serbatoi, certificati di collaudo valvole, disegni, manuale uso e manutenzione con istruzioni per il montaggio dell’impianto, ma NON è di sua competenza la denuncia di messa in servizio e neppure la relazione tecnica.

NOTA2: le pratiche PED vanno firmate esclusivamente dall’utilizzatore (al quale rimane la responsabilità civile e penale in caso di problemi), anche se sono state redatte da terzi. Controlli e manutenzione, oltre che
consigliabili, rimangono comunque obbligatori (Dlgs 81/08 art 15; Dlgs 106/09 art 71).

VERIFICHE PERIODICHE

Un impianto di aria compressa, una volta denunciato ed avviato, andrà poi gestito nel tempo, avendo cura di fare le corrette manutenzioni indicate nei libretti.
Per legge i recipienti sotto pressione che contengono “fluidi del gruppo 2” (aria compressa) devono essere riqualificati dai soggetti abilitati come AVAL con le seguenti cadenze :

  • recipienti/insiemi contenenti gas compressi , liquefatti e disciolti o vapori diversi classificati in I e II categoria: riqualificazione con verifica funzionamento ogni 4 anni e riqualificazione con verifica integrità (collaudo idraulico o analisi spessori) ogni 10 anni
  • recipienti/insiemi contenuti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi classificati in III e IV categoria, riqualificazione con verifica funzionamento ogni 3 anni e riqualificazione con verifica integrità (collaudo idraulico o analisi spessori) ogni 10 anni

Per la richiesta delle verifiche periodiche degli apparecchi in pressione, caldaie e generatori potete utilizzare il modulo di richiesta verifiche periodiche del gruppo GVR

Perché eseguire le verifiche periodiche sugli apparecchi è importante?

Le verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature di lavoro previste dal comma 11 dell’art. 71 del suddetto Decreto Legislativo devono essere effettuate da soggetti abilitati come AVAL. I verbali redatti all’esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

La sanzione pecuniaria per la mancata verifica periodica  è compresa da euro 614,25 a euro 2.211,31 e viene contestata al datore di lavoro ed al dirigente.

Aval potrà seguirvi nell’attuare tutti gli step richiesti dal decreto per permettervi di regolarizzare ogni aspetto della vostra attrezzatura.